Il Senato ha approvato il DDLGELLI in tema di responsabilità sanitaria, quindi entro poche settimane il testo sarà Legge.

L’obiettivo della riforma è stato quello di prevedere maggiore garanzia per i pazienti vittime di errori in ambito sanitario, e maggiori tutele anche per i medici coinvolti.

Uno degli obiettivi cardini del disegno di legge è stato quello di risolvere il problema della medicina difensiva, quel sistema dove i dottori per mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti propongono cure alternative.
Questo perché ad oggi in Italia un medico rischia di essere condannato penalmente per omicidio colposo in seguito ad una complicanza avvenuta in sala operatoria. Ed è proprio per il timore di sbagliare e finire davanti ad un giudice che i medici sono condizionati nel fare il loro lavoro e spesso questo li porta a sbagliare o ad evitare trattamenti complessi utili per la salute del paziente.

Come soluzione a questo problema il ddl Gelli introduce nuove forme di tutela per il medico e delle vie più rapide e sicure per i pazienti che devono ottenere un risarcimento per i danni causati dalla sanità, introducendo tra l’altro l’obbligo Assicurativo per Medici e Strutture Sanitarie ed istituisce il Fondo di Garanzia a tutela dei pazienti.

Esaminiamo le novità più importanti:

La nuova Responsabilità Civile e Penale del medico e della struttura sanitaria

Viene ridimensionato espressamente il titolo di responsabilità e viene stabilita espressamente la natura extracontrattuale della responsabilità del medico verso il paziente. Tale svolta non è di poco conto dacché ricadrà sul paziente danneggiato il gravoso onere di dimostrare la “colpa” del medico che l’ha curato.

Viene introdotto l’art. 590-sexies c.p. (responsabilità penale del medico), con espressa esclusione della colpa grave in caso di morte o lesione personale del paziente laddove siano state osservate le linee guida od in subordine le “buone pratiche clinico assistenziali”. Di conseguenza è stato abrogato l’art. 3 co. 1 della legge 189/2012 in base al quale il medico non rispondeva penalmente per colpa lieve.

L’articolo 6 del ddl Gelli, riguardante la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” fa chiarezza su questo aspetto elencando i fattori che escludono la colpa grave. Nel dettaglio:

“È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Con questa norma ci sarà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici, con la speranza che si riducano al minimo i casi di medicina difensiva.

Per la responsabilità civile viene definitivamente introdotto il doppio binario della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.

Il medico (che operi in struttura privata o pubblica) potrà rispondere solo in base all’art. 2043 del cod. civ. (responsabilità extra-contrattuale), salvo che il comportamento lesivo sia stato determinato dall’adempimento di una obbligazione contrattualmente assunta con il paziente. Il paziente avrà il gravoso onere di dimostrare l’evento (la lesione), la causa della lesione (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento.

La struttura sanitaria (pubblica o privata) invece risponderà a titolo di responsabilità contrattuale, trattandosi del cd. contratto atipico di spedalità che include una serie di prestazioni in favore del paziente e che sorge nel momento in cui questi è accettato nella struttura ospedaliera e dal quale derivano particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi ausiliari. In tal caso il paziente per agire nei confronti della struttura dovrà semplicemente dimostrare il danno subito, in conseguenza sarà la struttura a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

Obbligo di assicurazione e fondo di garanzia

Viene introdotto l’obbligo per tutte le strutture sanitarie di munirsi di polizza assicurativa. L’utente potrà agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per richiedere il ristoro dei danni subiti (azione diretta).
Tale obbligo si estende anche alle professioni esercitate intramoenia in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La polizza dovrà essere operativa per ulteriori dieci anni successivi alla cessazione della professione del medico (cd. ultrattività).

Viene anche istituito un fondo di garanzia a tutela degli interessi generali dei pazienti: il fondo risarcirà i danni in quei casi in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze stipulate dalle strutture sanitarie o dal medico, oppure in caso di insolvenza della compagnia assicuratrice. Il fondo è alimentato con i contributi obbligatori annuali versati dalle compagnie autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità sanitaria.

La conciliazione stragiudiziale

Per tutte le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica è stato introdotto il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.

Nasce il Garante per il diritto alla salute

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali malfunzionamenti nel sistema sanitario.

Questo dovrebbe risolvere le lacune riscontrate nell’attuale sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza. Inoltre, in ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente.

Infine, per il monitoraggio costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN, verrà creato l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.